Additivo stabilizzante o additivo polimerico?

Per la registrazione ai sensi del Regolamento REACH è importante capire il ruolo degli additivi presenti in un polimero, distinguendo tra “additivi stabilizzanti” e semplici “additivi polimerici”. In alcuni casi questa distinzione è tutt’altro che facile, specie quando si tratta di polimeri importati da extra-UE: l’importatore può non essere a conoscenza né del processo di produzione né delle finalità per le quali sono stati aggiunti tali additivi.

La regola generale

In linea generale un polimero, come qualsiasi altra sostanza, può contenere additivi necessari a mantenerne la stabilità e impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento REACH stabilizzanti e impurezze sono considerati parte della sostanza e non devono formare oggetto di una registrazione separata.

L’applicazione ai polimeri

Gli additivi che sono considerati parte della sostanza sono quelli che abbiamo precedentemente chiamato “additivi stabilizzanti”: essi comprendono per esempio stabilizzanti termici, antiossidanti (entrambi utili durante l’estrusione) e stabilizzanti alla luce (es. per la conservazione durante l’uso). Le impurezze da considerare parte della sostanza polimerica sono costituenti involontari del polimero, come i residui dei catalizzatori.

Le sostanze che possono essere aggiunte per migliorare le prestazioni del polimero e che non sono necessarie a mantenerne la stabilità costituiscono invece gli “additivi polimerici”. Essi vengono comunemente aggiunti a un polimero al fine di adeguare o migliorare il suo aspetto e/o le proprietà fisico-chimiche del materiale polimerico; esempi di additivi polimerici sono pigmenti, lubrificanti, addensanti, agenti antistatici, agenti anti-appannamento, agenti di nucleazione e ritardanti di fiamma. Quando un materiale polimerico contiene tali sostanze, esso deve essere considerato una miscela o un articolo, a seconda dei casi. Per gli additivi polimerici si applicano quindi i normali requisiti di registrazione.

Tuttavia, una sostanza potrebbe essere utilizzata in un polimero sia per preservarne la stabilità che per migliorarne le prestazioni (es. se la sostanza agisce sia come stabilizzante alla luce che come ritardante di fiamma). In questi casi è buona prassi considerare come parte della sostanza polimerica soltanto la quantità di additivo che serve per mantenere la stabilità della sostanza polimerica; il quantitativo di sostanza che non è necessario a mantenere la stabilità del polimero non può essere ritenuto parte della sostanza polimerica, quanto piuttosto un’altra sostanza all’interno di una miscela per la quale potrebbe essere necessaria la registrazione REACH.