Il Regolamento sui Biocidi (UE) n. 528/2012 concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, che attraverso l’azione dei principi attivi in essi contenuti sono utili alla salvaguardia dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri.

Il Regolamento ha come obiettivo il perfezionamento del mercato interno alla UE, attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa in commercio e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente. Le disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione e la tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.

Che cos’è un biocida?

Come riportato nell’art. 3 del Regolamento un “biocida” è:

  • qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
  • qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Quali sono le azioni da intraprendere per garantire la messa in commercio dei prodotti biocidi?

Per poter essere venduti in Europa, tutti i biocidi richiedono una licenza. Anche i principi attivi che essi contengono devono essere approvati.

La valutazione dei principi attivi dei biocidi viene effettuata a livello comunitario. Per ogni principio attivo che deve essere valutato, viene nominato un paese dell’UE in qualità di “relatore”, responsabile della stesura di una relazione di valutazione che viene poi discussa da tutti i paesi dell’UE, al fine di giungere a una decisione a livello comunitario per approvare o meno la sostanza.

Una volta approvato un principio attivo, le aziende devono richiedere una licenza commerciale per immettere il proprio prodotto sul mercato:

  • inviando una richiesta di autorizzazione UE all’ECHA: se il prodotto è considerato sicuro, può essere venduto direttamente nell’Unione senza la necessità di ottenere una specifica autorizzazione nazionale;
  • inviando una richiesta di autorizzazione nazionale se il prodotto deve essere venduto in un singolo paese. Se l’autorizzazione viene concessa, le aziende possono immettere il prodotto sul mercato di altri paesi dell’UE sulla base del principio del riconoscimento reciproco dell’autorizzazione del prodotto.