Tra gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, uno degli elementi di spicco è tutelare la salute umana garantendo un elevato livello di protezione.

Questo obiettivo può essere perseguito solo attraverso la garanzia dell’immissione sul mercato europeo di prodotti cosmetici considerati sicuri nelle condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Una figura fondamentale istituita dal Regolamento è quella della Persona Responsabile dell’immissione sul mercato di un cosmetico che deve garantire il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti e a tenere a disposizione delle un’autorità nazionale competente tutte le informazioni relative al cosmetico insieme alla documentazione necessaria per dimostrare la conformità di aspetti specifici. Tale documentazione è nota agli addetti ai lavori come PIF (Product Information File) ovvero la “documentazione informativa sul prodotto”.

Un capitolo saliente del PIF è sicuramente rappresentato dalla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico che ha l’obiettivo documentare la sicurezza del prodotto cosmetico finito nella forma in cui raggiungerà il consumatore finale o l’utilizzatore professionale.

La formulazione di un prodotto cosmetico deve avvenire nelle rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e della selezione degli ingredienti, conformemente agli allegati al Regolamento che riportano liste positive e negative di ingredienti che è possibile oppure no impiegare.

Nella sicurezza dei cosmetici giocano un ruolo di primo piano anche le impurezze tecnicamente inevitabili provenienti, tra le altre fonti, anche dall’imballaggio. Si ravvisa pertanto la necessità di valutare il cosmetico e l’imballaggio come una unità.

Prima di immettere sul mercato il cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione una notifica centralizzata al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) per la quale è obbligatorio inserire tutte le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto.

Il Regolamento prevede altresì che il consumatore riceva attraverso l’etichetta delle informazioni che gli consentano di effettuare delle scelte informate dei prodotti e che deve riportare, oltre al nome che permette di identificare un prodotto anche ulteriori dati ritenuti obbligatori affinchè sia conforme alla norma.

Non ultimo, è l’aspetto relativo alla sorveglienza: infatti, gli Stati membri vigilano attraverso controlli all’interno del mercato, eseguendo i dovuti controlli dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.

Gli Stati membri vigilano anche sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.
Le segnalazioni di effetti indesiderabili attribuibili all’uso di un cosmetico vengoono raccolte e gestite attraverso la cosmetovigilanza che è nata con lo scopo di facilitare la sorveglianza post-marketing e garantire la tutela della salute umana.