Conoscere e comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele

Il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 prevede per le sostanze chimiche e per le miscele precisi obblighi relativi a:

  • classificazione
  • etichettatura
  • imballaggio
  • notifica della classificazione ed etichettatura delle sostanze ad ECHA
  • notifica delle informazioni sulle miscele pericolose per assicurare la corretta gestione delle situazioni di emergenza da parte dei Centri Antiveleni.

Obblighi chiari, precisi e affrontati responsabilmente

A fronte di questa apparente semplicità, il Regolamento CLP ha spostato sulle imprese la responsabilità di definire il profilo di pericolosità delle sostanze chimiche trattate, integrando le classificazioni armonizzate con le valutazioni effettuate dai soggetti che fabbricano o immettono sul mercato le sostanze in quanto tali o in miscela.

Nella definizione della classificazione di una sostanza o di una miscela, alle imprese è richiesto di operare secondo elevati standard di rigorosità metodologica e scientifica. Le conclusioni delle imprese in tema di classificazione hanno a loro volta un impatto significativo su tutta la filiera, che si trova confrontata con nuovi pericoli da gestire e con potenziali limitazioni – ad esempio per scelta del cliente a valle – all’impiego di materie prime con determinate caratteristiche di pericolosità.

Focus: informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria per i Centri Antiveleni

Si stima che ogni anno i Centri Antiveleni europei ricevano oltre 1.000.000 di chiamate per casi di intossicazione acuta accertata o sospetta. L’introduzione dell’Allegato VIII al Regolamento CLP (relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria) copre già i prodotti rivolti ai consumatori e agli operatori professionali. Dal 1° gennaio 2024 anche per i prodotti utilizzati in ambito industriale sarà obbligatorio comunicare le informazioni da utilizzare in caso di emergenza sanitaria secondo il format armonizzato previsto dall’Allegato VIII del Regolamento CLP, comprensivo del codice UFI. Dal 1° gennaio 2025 non saranno più valide le notifiche effettuate secondo le vecchie regole nazionali e tutte le miscele pericolose immesse sul mercato dovranno essere state notificate nel nuovo formato attraverso il Poison Centre Notification Portal (PCNP) di ECHA.

La trasmissione delle informazioni di classificazione, etichettatura e composizione è accompagnata dalle informazioni riportate nella sezione 11 della scheda di sicurezza (SDS), che devono motivare quanto dichiarato con la classificazione e l’etichettatura: la coerenza interna delle SDS diventa così un requisito sostanziale per la corretta trasmissione delle informazioni.

Come è cambiato il Regolamento CLP: gli aggiornamenti periodici, la revisione del 2024 (Regolamento UE 2024/2865) e lo “stop the clock” del 2025 (Regolamento (UE) 2025/2439)

Dalla sua uscita, il Regolamento CLP è stato aggiornato regolarmente per recepire i progressi della conoscenza tecnica e scientifica attraverso gli ATP (Adeguamenti al Progresso Tecnico).

Nel corso degli anni, inoltre, sono emerse ulteriori tematiche la cui rilevanza ha richiesto una revisione maggiore del Regolamento, effettuata nel 2024 (Regolamento UE 2024/2865).

Tra i temi principali della revisione troviamo (i) la gestione delle nuove classi di pericolo introdotte dal Regolamento delegato 2023/707, (ii) gli aspetti operativi della classificazione delle sostanze e delle miscele, sia in regime di autoclassificazione che di classificazione armonizzata, (iii) le nuove modalità di acquisto attraverso i canali online e nelle stazioni “di ricarica” e (iv) le regole relative all’etichettatura fisica e digitale.

L’impatto sulle imprese è immediatamente risultato complesso, al punto che le Istituzioni europee hanno scelto di far slittare al 1° gennaio 2028 l’applicabilità di alcune prescrizioni – relative soprattutto alle informazioni e alla grafica delle etichette, alle regole per la pubblicità e all’offerta di vendita a distanza -, con il meccanismo definito “stop the clock” sancito dal Regolamento (UE) 2025/2439.