Conoscere e comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele

Il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 prevede per le sostanze chimiche e per le miscele precisi obblighi relativi a:

  • classificazione
  • etichettatura
  • imballaggio
  • notifica della classificazione ed etichettatura delle sostanze ad ECHA
  • notifica delle informazioni sulle miscele pericolose per assicurare la corretta gestione delle situazioni di emergenza da parte dei Centri Antiveleni.

Obblighi chiari, precisi e affrontati responsabilmente

A fronte di questa apparente semplicità, il Regolamento CLP ha spostato sulle imprese la responsabilità di definire il profilo di pericolosità delle sostanze chimiche trattate, integrando le classificazioni armonizzate con le valutazioni effettuate dai soggetti che fabbricano o immettono sul mercato le sostanze in quanto tali o in miscela.

Nella definizione della classificazione di una sostanza o di una miscela, alle imprese è richiesto di operare secondo elevati standard di rigorosità metodologica e scientifica. Le conclusioni delle imprese in tema di classificazione hanno a loro volta un impatto significativo su tutta la filiera, che si trova confrontata con nuovi pericoli da gestire e con potenziali limitazioni – ad esempio per scelta del cliente a valle – all’impiego di materie prime con determinate caratteristiche di pericolosità.

Focus: informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria per i Centri Antiveleni

Si stima che ogni anno i Centri Antiveleni europei ricevano oltre 1.000.000 di chiamate per casi di intossicazione acuta accertata o sospetta. La recente introduzione dell’Allegato VIII al Regolamento CLP (relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria) pone al 1° gennaio 2020 la prima significativa scadenza, che riguarda l’immissione sul mercato delle miscele per l’uso da parte dei consumatori: una ampio numero di prodotti, quindi, estremamente diffusi, di interesse di moltissime imprese grandi e piccole.

La trasmissione delle informazioni di classificazione, etichettatura e composizione è accompagnata dalle informazioni riportate nella sezione 11 della scheda di sicurezza (SDS), che devono motivare quanto dichiarato con la classificazione e l’etichettatura: la coerenza interna delle SDS diventa così un requisito sostanziale per la corretta trasmissione delle informazioni.