Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 recepisce la Direttiva 2011/65/UE nota come RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e riguarda la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Come definito dall’Allegato I, le categorie di AEE disciplinate dalla normativa RoHS sono:
- grandi elettrodomestici
- piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- apparecchiature di consumo
- apparecchiature di illuminazione
- strumenti elettrici ed elettronici
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- dispositivi medici
- strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- distributori automatici
- altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate.
Restrizioni per metalli e non solo
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto, fatte salve talune eccezioni, le AEE immesse sul mercato (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità) non devono contenere le sostanze elencate nell’Allegato II in concentrazione superiore ai limiti indicati.
Le sostanze con restrizioni d’uso, ed i relativi valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei, sono le seguenti:
- piombo (0.1 %)
- mercurio (0.1 %)
- cadmio (0.01 %)
- cromo esavalente (0.1 %)
- bifenili polibromurati (PBB) (0.1 %)
- eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0.1 %)
- ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0.1 %)
- benzilbutilftalato (BBP) (0.1 %)
- dibutilftalato (DBP) (0.1 %)
- diisobutilftalato (DIBP) (0.1 %)
Di particolare complessità è la restrizione relativa agli ftalati. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all’allegato XVII, voce 51, del Regolamento REACH.
Conformità e sicurezza
L’obiettivo di tale normativa è di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE; tale obiettivo si attua attraverso la valutazione della conformità delle apparecchiature e l’apposizione della marcatura CE, una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione.
Tale normativa si applica ai fabbricanti, ai distributori, agli importatori nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.