Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 recepisce la Direttiva 2011/65/UE nota come RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e riguarda la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Come definito dall’Allegato I, le categorie di AEE disciplinate dalla normativa RoHS sono:

  • grandi elettrodomestici
  • piccoli elettrodomestici
  • apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • apparecchiature di consumo
  • apparecchiature di illuminazione
  • strumenti elettrici ed elettronici
  • giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  • dispositivi medici
  • strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  • distributori automatici
  • altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate.

Restrizioni per metalli e non solo

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto, fatte salve talune eccezioni, le AEE immesse sul mercato (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità) non devono contenere le sostanze elencate nell’Allegato II in concentrazione superiore ai limiti indicati.

Le sostanze con restrizioni d’uso, ed i relativi valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei, sono le seguenti:

  • piombo (0.1 %)
  • mercurio (0.1 %)
  • cadmio (0.01 %)
  • cromo esavalente (0.1 %)
  • bifenili polibromurati (PBB) (0.1 %)
  • eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0.1 %)
  • ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0.1 %)
  • benzilbutilftalato (BBP) (0.1 %)
  • dibutilftalato (DBP) (0.1 %)
  • diisobutilftalato (DIBP) (0.1 %)

Di particolare complessità è la restrizione relativa agli ftalati. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, a decorrere dal 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all’allegato XVII, voce 51, del Regolamento REACH.

Conformità e sicurezza

L’obiettivo di tale normativa è di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE; tale obiettivo si attua attraverso la valutazione della conformità delle apparecchiature e l’apposizione della marcatura CE, una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

Tale normativa si applica ai fabbricanti, ai distributori, agli importatori nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.