Schede di sicurezza: uno strumento in uso da più di trent’anni

Le schede di sicurezza (SDS) sono state introdotte in Europa nel 1988 quale strumento per informare gli utilizzatori professionali e incrementare la sicurezza sul luogo di lavoro. Da allora sono trascorsi alcuni decenni e ancor oggi le SDS, nella versione in 16 punti e – laddove prescritto – nella versione estesa (eSDS), costituiscono il cardine della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e all’interno delle singole imprese per gestire pericoli e rischi relativi alle sostanze e alle miscele a tutela della salute umana e dell’ambiente.

Regolamentate dalle disposizioni del Titolo IV del Regolamento REACH, le (e)SDS devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell’Allegato II “Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza” del medesimo Regolamento, allegato che costituisce a tutti gli effetti testo di legge vincolante.

Oltre alle (e)SDS, il Titolo IV del Regolamento REACH prevede l’emissione di un documento informativo più semplice per le sostanze e le miscele per le quali non è dovuta la (e)SDS.

Per gli articoli non sono invece dovute in alcuna forma le SDS, previste dalla legge solo per sostanze e miscele. Ciò nonostante, alcuni contratti includono tra le clausole di fornitura l’emissione di una scheda di sicurezza che accompagni gli articoli forniti: in questi casi potrà essere trasmesso un documento informativo, elaborato in analogia alla scheda di sicurezza, con la consapevolezza che si tratta di una richiesta impropria. Occorre tuttavia prestare attenzione a distinguere correttamente tra miscele e articoli: i granuli di un materiale polimerico colorato si configurano come miscela, mentre gli oggetti estrusi – identici nella composizione ai granuli – sono articoli; i lingotti di una lega metallica sono una miscela, mentre i profilati metallici che ne derivano sono articoli.

Gli elementi cruciali nella gestione delle (e)SDS

Una buona (e)SDS deve rispondere ai requisiti di legge dal punto di vista formale e sostanziale. È relativamente facile assicurarsi che siano rispettate le prescrizioni in tema di struttura della scheda (sezioni e sottosezioni), di lingua, di indicazione del numero di revisione o del numero di pagine. Più complessa invece la predisposizione di contenuti chiari, coerenti, sintetici e al tempo stesso pienamente informativi.

La trasmissione della (e)SDS è un processo attivo da parte del fornitore, che deve essere chiaramente documentato. Le imprese che trattano un elevato numero di sostanze e miscele utilizzano nella maggior parte dei casi strumenti informatici che assicurano la tracciabilità delle comunicazioni; la tracciabilità può diventare invece un aspetto critico per coloro che solo occasionalmente si configurano come fornitori di sostanze e miscele.

La (e)SDS deve essere aggiornata senza indebito ritardo non appena siano disponibili nuove informazioni sui pericoli o nuove informazioni che incidono sulle misure di gestione dei rischi, quando è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o quando è stata imposta una restrizione. Le (e)SDS aggiornate devono essere trasmesse a tutti i nuovi clienti e a tutti coloro ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti.