Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA); tra questi vi cadono ad esempio i contenitori per il trasporto degli alimenti, i macchinari deputati alle lavorazioni e alle trasformazioni dei prodotti alimentari, i piani di lavoro, i materiali da imballaggio e gli utensili.

Il Regolamento, tra gli altri obiettivi, mira ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

Il principio base del Regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari debbano essere sufficientemente inerti in modo da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Tuttavia, il Regolamento sui MOCA disciplina anche gli imballaggi attivi e intelligenti che, al contrario degli imballaggi e ai materiali usuali, non sono stati concepiti per essere inerti e, ad essi, sono dedicati dei requisiti speciali. I MOCA di qualsiasi natura devono essere prodotti del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Esso è definito anche come norma quadro per questo tipo di materiali dal quale dipenderanno delle misure aggiuntive per tipologia di materiale – ad esempio, nel caso dei materiali e oggetti di materia plastica, attraverso il Regolamento (UE) n. 10/2011 – che sarà caratterizzato da specifiche peculiarità. Laddove non esistano Regolamenti europei, gli Stati membri possono stabilire anche delle misure nazionali.

La norma inoltre fissa la procedura per eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di MOCA, che vedono coinvolta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); infatti, è stabilito un elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate nella realizzazione di un MOCA. Tuttavia, chi intende ottenere l’autorizzazione per una sostanza non ancora inserita in tale elenco presenta una richiesta esplicita all’Autorità.

La norma inoltre stabilisce le regole sull’etichettatura e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità e la rintracciabilità.

La dichiarazione di conformità di un MOCA è una dichiarazione scritta e una assunzione di responsabilità del fornitore che dichiara che un prodotto è conforme alle norme vigenti. A tal proposito, una appropriata documentazione dvorà essere disponibile per dimostrare la conformità e sarà resa disponibile alle autorità competenti in caso di richiesta.