Cari Colleghi,
inizia tra pochi giorni (il 1° ottobre) il Corso online in 6 moduli “Revisione del Regolamento CLP: la mappa dei cambiamenti”.
La revisione del Regolamento CLP introduce numerose novità che coinvolgono le aziende: dalle etichette fisiche e digitali alle nuove classi di pericolo, dai cambiamenti del sistema delle classificazioni e delle notifiche alla regolamentazione delle nuove modalità di vendita, fino alle ricadute sulle SDS, sulla pubblicità e sulla sicurezza generale dei prodotti, per citare i temi principali.
Nella nostra attività quotidiana al fianco delle aziende abbiamo spesso riscontrato la necessità delle persone di avere informazioni chiare e funzionali sull’applicazione degli aggiornamenti normativi.
Il corso, al quale vi invitiamo a partecipare, è l’occasione per non arrivare impreparati al momento in cui la revisione entrerà in vigore.
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Di cosa parleremo e con chi
Ogni modulo del corso è realizzato da Toxicon in partnership con altri esperti, per arricchire l’approfondimento degli argomenti con una pluralità di interventi. Di seguito gli argomenti che tratteremo.
- Modulo 1. Packaging ed etichetta, in partnership con l’Istituto Italiano Imballaggio
- Modulo 2. Nuove classi di pericolo, in partnership con ChemSafe
- Modulo 3. Gli aspetti operativi, in partnership con il Centro Antiveleni di Bergamo, Ospedale Papa Giovanni XXIII
- Modulo 4. La regolamentazione delle nuove modalità di consumo, in partnership con SustainMe
- Modulo 5. Le ricadute sulle SDS, in partpartnershipership con Telematic EPY
- Modulo 6. CLP e nuovo Regolamento sulla sicurezza dei prodotti, in partnership con lo Studio Legale Dell’Arte
Quando, come e dove?
Gli incontri si svolgono online tutti i martedì dal 1° ottobre al 5 novembre dalle 11:30 alle 13:00.
È possibile scegliere di seguire uno o più moduli, in base alle proprie esigenze.
Volete saperne di più e iscrivervi?
Programma dettagliato, quote a persona e modalità di iscrizione su: www.toxicon.it/corsi/corso-clp-2024/
Per altre domande, scriveteci a: formazione@toxicon.it
Vi aspettiamo!
lo staff di Toxicon
REGOLAMENTO REACH E DINTORNI
Alcuni Stati membri propongono di identificare 6 nuove sostanze come SVHC. Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Belgio e Francia hanno proposto di identificare 6 nuove sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Le sostanze e alcuni esempi dei loro usi sono:
- 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid (EC 701-118-1): utilizzato in lubrificanti, grassi e fluidi per la lavorazione dei metalli;
- O,O,O-triphenyl phosphorothioate (EC 209-909-9): utilizzato in lubrificanti e grassi;
- Octamethyltrisiloxane (EC 203-497-4): utilizzato nella fabbricazione e nella formulazione; utilizzato da lavoratori professionisti o consumatori nelle seguenti applicazioni: cosmetici, prodotti per la cura della persona e della salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi;
- Perfluamine (EC 206-420-2): utilizzata per la fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche, macchinari e veicoli;
- Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives (EC 421-820-9): questa sostanza non ha registrazioni attive;
- Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (EC -): utilizzata nei seguenti prodotti: polimeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti.
Possono essere inviati commenti a ECHA entro il 14 ottobre 2024.
La Commissione aggiorna le domande e risposte sul cromo (VI). La Commissione europea ha rivisto le sue Q&A per le aziende che potrebbero essere interessate dalla prossima proposta di restrizione di almeno 12 sostanze di cromo (VI). La Commissione ha anche aggiunto Q&A per il settore aerospaziale e della difesa, nonché per le autorizzazioni per la cromatura funzionale con carattere decorativo (Commissione europea).
ECHA invita le PMI a verificare le dimensioni aziendali. ECHA avvia periodicamente nuove verifiche sulle dimensioni delle aziende che hanno dichiarato di essere una PMI al momento della loro registrazione REACH. Se vi accorgete che le dimensioni aziendali dichiarate al momento della registrazione erano inferiori a quelle effettive, contattate l’Helpdesk di CHA senza indebito ritardo: se l’Agenzia identifica l’errore durante il processo di verifica, sarete chiamati a pagare un costo amministrativo fino a 19.900 euro, oltre alla differenza rispetto alla quota di registrazione corretta. Tuttavia, se informate ECHA delle dimensioni aziendali corrette prima dell’inizio del processo di verifica, non dovrete pagare il costo amministrativo ma solo la differenza rispetto alla quota di registrazione corretta (ECHA).
Nuova restrizione (voce 79) per l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate. Il Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione del 19 settembre 2024 modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH. A decorrere dal 10 ottobre 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1.000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei nei seguenti prodotti: (i) nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori destinati al pubblico, (ii) nelle calzature destinate al pubblico, (iii) nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1935/2004, (iv) nelle miscele destinate al pubblico, (v) nei prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) 1223/2009. Per maggiori dettagli sulla restrizione consultare il Regolamento 2024/2462. Il Regolamento entrerà in vigore il 10/10/2024.
REGOLAMENTO CLP
Nuove proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH). ECHA ha ricevuto le seguenti proposte di CLH:
- 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (EC 216-133-4/244-240-6, CAS 1506-02-1/21145-77-7);
- bromuconazole (ISO); 2,5-anhydro-4-bromo-1,3,4-trideoxy-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentitol; 1-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole (EC 408-060-3, CAS 116255-48-2);
- 2-isopropylideneaminooxyethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate (EC -, CAS 111479-05-1);
- 2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol (EC -, CAS 13956-29-1);
- brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin (EC 259-980-5, CAS 56073-10-0).
ECHA ha ricevuto le seguenti intenzioni di classificazione ed etichettatura armonizzata:
- 7-hydroxycitronellal; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal (EC 203-518-7, CAS 107-75-5);
- N’-(1,3-dimethylbutylidene)-3-hydroxy-2-naphthohydrazide (EC 435-860-1, CAS 214417-91-1);
- Reaction mass of 2-amino-2-methylpropanol and (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium chloride (EC -, CAS -);
- (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium chloride (EC 221-713-5, CAS 3207-12-3);
- Reaction products of boric acid with 2-propylheptan-1-ol (1:3) [1] 2,2′-methyliminodiethanol and its reaction products with boric acid (1:1.5) [2] (EC -, CAS -).
Pareri del RAC sulla classificazione ed etichettatura armonizzata di tre sali di litio e MMA. I pareri del Comitato di valutazione dei rischi (RAC) di ECHA su carbonato di litio, cloruro di litio, idrossido di litio e metilmetacrilato (MMA) sono ora disponibili sul sito web dell’Agenzia. Questi pareri sono stati sviluppati in risposta a una richiesta della Commissione europea di rivedere un parere precedente (ECHA).
REGOLAMENTO BIOCIDI
Consultazioni combinate sui candidati alla sostituzione e sulla deroga ai criteri di esclusione. ECHA ha avviato una consultazione di terze parti sulla deroga ai criteri di esclusione per la sostanza medetomidina (EC 811-718-6, CAS 86347-14-0 – PT 21).
Inoltre, l’Agenzia ha avviato una consultazione sui candidati alla sostituzione per la sostanza 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato (IPBC) (EC 259-627-5, CAS 55406-53-6 – PT 8). Possono essere inviati commenti entro il 6 novembre.
Invece è stata avviata una consultazione doppia, sia come candidato alla sostituzione che per deroga ai criteri di esclusione per la sostanza2,2-dibromo-2-cianoacetammide; [DBNPA] (EC 233-539-7, CAS 10222-01-2 – PT 12). In questo caso potete inviare commenti fino al 17 novembre 2024.
Se siete interessati a queste sostanze seguite con attenzione gli importanti sviluppi legati alla loro approvazione. Sul sito web di ECHA troverete ulteriori approfondimenti su di esse.
Indicazioni operative in materia di rinnovo delle autorizzazioni di prodotti biocidi copia ricadenti nella tipologia “Rodenticidi”. Sul sito web del Ministero della Salute sono state pubblicate delle indicazioni operative in materia di rinnovo delle autorizzazioni di prodotti biocidi copia ricadenti nel PT 14 (Rodenticidi).
Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti biocidi. Il Ministero della Salute ha pubblicato il report finale sulle ispezioni biocidi e PMC eseguite nel 2023.
Si evidenzia che i controlli sui biocidi sono ancora insufficienti per avere un quadro generale della situazione di questi prodotti sul mercato italiano e, soprattutto molto esiguo è il numero dei controlli analitici effettuati nell’anno 2023.
Per quanto riguarda le violazioni accertate, hanno riguardato principalmente: l’autorizzazione dei prodotti biocidi e delle sostanze attive in essi contenute, la conformità delle etichette a quanto autorizzato, la completezza delle etichette, la conformità all’articolo 95 del BPR e il rispetto degli articoli del CLP relativi all’etichettatura e all’imballaggio dei prodotti biocidi.
COSMETICI
Parere preliminare per HC Yellow No. 16 (CAS 1184721-10-5). Alla luce dei dati forniti, l’SCCS ritiene che l’uso di HC Yellow No. 16 come ingrediente all’1% nelle formulazioni di tinture per capelli ossidative e all’1,5% nelle formulazioni di tinture per capelli non ossidative sia da considerarsi sicuro.
Il termine per l’invio di osservazioni al parere preliminare è previsto per il 27 settembre 2024 (SCCS).
Parere preliminare per il 2-fenilfenolo (EC 201-993-5, CAS 90-43-7) e il suo sale sodio 2-bifenilato (EC 205-055-6 e CAS 132-27-4). Alla luce dei dati forniti, l’SCCS ritiene che entrambi i composti siano sicuri se utilizzati come conservanti fino a una concentrazione massima dello 0,2% nei prodotti cosmetici da risciacquo e dello 0,15% nei prodotti cosmetici da non sciacquare. Tuttavia, se utilizzati insieme, l’SCCS stabilisce che non devono superare (i) la concentrazione massima dello 0,15% nei prodotti cosmetici da non sciacquare, (ii) la concentrazione massima dello 0,2% nei prodotti cosmetici da risciacquo.
Il termine per l’invio di osservazioni al parere preliminare è previsto per il 27 settembre 2024 (SCCS).
APPROFONDIMENTO
Call for evidence: indagine sull’amianto. I Paesi Bassi hanno lanciato una call for evidence per indagare sulla necessità di ulteriori potenziali azioni normative sull’amianto in miscele e articoli. Possono essere inviate informazioni sui minerali naturali e sui prodotti con presenza non intenzionale di amianto, nonché dati relativi all’esposizione. Per domande e chiarimenti occorre contattare l’Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l’ambiente, RIVM: asbestos-restriction@rivm.nl.
Possono essere inviate informazioni fino al 16 ottobre 2024.
La Corte conferma la posizione dell’ECHA e della Commissione nel ricorso in merito alla decisione di controllo di conformità e alla cessazione della produzione. Nelle sue sentenze, la Corte ha confermato il punto di vista di ECHA secondo cui un registrante che cessa di fabbricare o importare una sostanza dopo l’adozione di una decisione di controllo di conformità del dossier non è sollevato dal suo obbligo di fornire le informazioni richieste in tale decisione. Per saperne di più sulla causa T-29/22 e sulla causa T-192/22.
Nuovo strumento per identificare gli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Il rinnovato sito web Roadmap on Carcinogens fornisce un aiuto più pratico e utili schede informative per aziende e lavoratori. Il sito web include un nuovo strumento che aiuta a identificare gli agenti cancerogeni sul lavoro e ad adottare misure preventive: ogni anno più di 100.000 persone nell’UE muoiono di cancro causato dall’esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro.
Info su nuove norme europee per gli imballaggi. Alla fine di aprile 2024 il Parlamento europeo aveva dato il via libera a nuove misure sugli imballaggi per renderli più sostenibili e ridurne i rifiuti nell’UE.
Le norme, frutto di un accordo provvisorio con il Consiglio, comprendono obiettivi di riduzione degli imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040) e impongono ai Paesi membri di ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica. Per limitare gli sprechi, è stata stabilita una proporzione massima di spazio vuoto del 50% che si applicherà agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto e per il commercio elettronico. In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.
Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.
Per evitare effetti nocivi sulla salute, il testo vieta l’utilizzo dei cosiddetti “inquinanti eterni”, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), al di sopra di determinate soglie negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari.
Potete trovare i dettagli a sul sito web del Parlamento europeo.
Materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA) ed esposizione umana. Uno studio appena pubblicato dal Food Packaging Forum in collaborazione con quattro poli universitari ha analizzato i dati di biomonitoraggio delle sostanze che possono migrare dai MOCA. Per 3.601 composti, pari al 25% delle sostanze a contatto con alimenti, vi è una chiara evidenza dell’esposizione umana. I dati dello studio, raccolti nel Database of Food Contact Chemicals Monitored in Humans (FCChumon), forniscono un’utile base scientifica per il risk assessment e la futura regolamentazione dei MOCA.