Lo scorso 17 giugno 2026 è stato raggiunto l’accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo in merito all’Omnibus VI per le sostanze chimiche. L’intesa costituisce la parte restante del pacchetto “Omnibus VI” e interessa tre atti legislativi: il Regolamento CLP, il Regolamento sui cosmetici e il Regolamento sui fertilizzanti.
L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità a carico delle imprese, in particolare delle PMI, mantenendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Vista la rilevanza delle implicazioni per fornitori e imprese europee, i colegislatori hanno trattato le proposte con la massima priorità, così da garantire alle aziende certezza del diritto rispetto ai propri obblighi.
Le intenzioni per il Regolamento CLP
Uno dei punti principali che interessano il Regolamento CLP è lo spostamento al 1° gennaio 2030 della data di applicazione delle prescrizioni precedentemente fissate per il 1° gennaio 2028. È utile ricordare che quest’ultima data derivava a sua volta dal precedente accordo sul meccanismo “stop the clock”; il nuovo differimento al 2030 serve ad allineare le date di applicazione di tutti e tre i regolamenti.
Le modifiche al CLP riguardano in prevalenza le prescrizioni di formattazione e la frequenza di aggiornamento delle informazioni di etichettatura, con l’introduzione di etichette di più facile lettura, un più ampio ricorso all’etichettatura digitale e un alleggerimento delle regole sulla pubblicità.
Sul fronte della leggibilità, i colegislatori hanno adottato un generico criterio di leggibilità nelle relazioni B2B, mantenendo invece prescrizioni dimensionali precise per i prodotti destinati al grande pubblico (B2C): il testo dell’etichetta dovrà utilizzare un carattere con altezza della x pari o superiore a 1,2 mm, soglia che scende a 0,9 mm quando il contenuto della confezione non supera i 125 ml.
Sono state inoltre previste deroghe per gli imballaggi di piccole dimensioni: per i prodotti chimici in contenitori pari o inferiori a 10 ml alcuni elementi dell’etichetta potranno essere forniti tramite etichetta digitale, fermo restando l’obbligo di riportare i pittogrammi di pericolo sull’etichetta fisica e di mantenere l’informazione completa sui pericoli sull’imballaggio esterno.
Sul tema della rietichettatura, infine, è stato introdotto un termine definito di 15 mesi entro cui i fornitori dovranno aggiornare le etichette quando una nuova valutazione conduce a una classificazione più severa, in luogo della formula “senza indebito ritardo” proposta dalla Commissione: una scelta che porta maggiore chiarezza e risponde alle esigenze degli operatori, che avevano giudicato troppo brevi i termini esistenti.
Le intenzioni per il Regolamento sui cosmetici
Sui cosmetici i colegislatori hanno concordato un’eliminazione delle sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) più rapida rispetto a quanto proposto dalla Commissione, articolata su un sistema differenziato proporzionale ai rischi sottostanti. In sintesi:
- Quando l’uso di una sostanza non viene difeso, una volta efficace il divieto le imprese avranno 6 mesi per cessare l’immissione sul mercato dei prodotti interessati e 12 mesi prima che non possano più essere messi a disposizione (a fronte dei 12 e 24 mesi proposti dalla Commissione, ma comunque più dei termini attuali, che non prevedevano alcuna transizione scaglionata).
- Le imprese che intendono continuare a utilizzare una sostanza avranno fino a 12 mesi dalla nuova classificazione per richiedere una deroga, e il conteggio dell’eliminazione graduale decorre solo una volta decisa la richiesta. Se la deroga è respinta per motivi di sicurezza, i termini saranno di 3 e 9 mesi; se è respinta per la disponibilità di un’alternativa idonea, di 24 e 36 mesi.
I colegislatori hanno inoltre deciso di non esentare le sostanze CMR in base all’esposizione orale o per inalazione, come invece prospettato dalla Commissione. La Commissione è stata poi invitata a pubblicare, entro un anno dall’entrata in vigore, orientamenti sull’analisi delle sostanze alternative, così da accelerare la sostituzione delle sostanze pericolose.
Rispetto ai nanomateriali è stato reintrodotto l’obbligo di notifica alla Commissione della loro presenza nei cosmetici prima dell’immissione sul mercato, senza tuttavia mantenere l’attuale anticipo di 6 mesi.
Le intenzioni per il Regolamento sui fertilizzanti
Le modifiche al Regolamento sui fertilizzanti sono di tipo più tecnico e mirano a sostenere agricoltori, innovazione e competitività del settore, senza compromettere la protezione della salute umana e dell’ambiente. Contengono prescrizioni specifiche per l’autorizzazione dei materiali costituenti inseriti con lo scopo di ottenere la marcatura CE.
Sul fronte REACH, i colegislatori non hanno accolto la proposta della Commissione di ricondurre le sostanze dei fertilizzanti al regime di registrazione ordinario, scegliendo invece di mantenere l’obbligo di registrazione “esteso” per quelle con classificazione armonizzata come particolarmente nocive. Nell’accordo viene infine rivolto alla Commissione l’invito a modernizzare le prescrizioni per la registrazione dei materiali costituenti dei fertilizzanti, così da facilitare la registrazione di quelli oggi difficili da inquadrare perché non rientranti esattamente in una categoria di materiali costituenti (CMC) esistente, come microrganismi, sottoprodotti di origine animale e polimeri.
I prossimi passi
L’iter prevede ora l’approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo per giungere poi all’adozione formale, prevista entro il 2026.
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