Il 19 settembre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.
La riforma del codice doganale è stata presentata dalle istituzioni dell’UE come la più ampia revisione dell’Unione doganale dalla sua costituzione nel 1968.
Da allora certamente sono cambiate in modo rilevante le modalità e la frequenza degli scambi, ad esempio con l’introduzione del commercio elettronico e degli strumenti digitali e con l’intensificarsi delle filiere internazionali.
In parallelo, nel corso degli anni il focus delle autorità doganali si è esteso andando oltre i temi di carattere finanziario, con un ampliamento della missione verso la conformità e la sicurezza dei prodotti, “in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell’Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute e la vita umana, animale e vegetale, l’ambiente, la protezione dei diritti umani e dei diritti di proprietà intellettuale nonché dei valori dell’Unione” (considerando 5).
Vediamo di seguito alcuni dei principali contenuti del nuovo Regolamento.
Il centro doganale digitale dell’UE
Uno dei pilastri della riforma è il nuovo centro doganale digitale dell’UE (Titolo III del Regolamento) destinato a sostituire progressivamente gli attuali sistemi informatici. L’obiettivo è concentrare in un ambiente unico le informazioni necessarie alle procedure doganali, semplificando la comunicazione tra imprese e autorità. Per queste ultime, l’agevole disponibilità di dati completi e condivisi faciliterà anche l’analisi dei rischi.
I primi utilizzatori del centro doganale saranno gli importatori per le vendite a distanza e i soggetti IOSS, che saranno tenuti a utilizzarlo dal 1° luglio 2028. Per gli altri importatori, esportatori e titolari del regime di transito l’uso diventa opzionale dal 1° marzo 2031 e obbligatorio dal 1° marzo 2034.
L’Autorità doganale europea con sede a Lille, in Francia
Con il Regolamento viene istituita l’Autorità doganale dell’Unione europea (Titolo XII del Regolamento), al fine di coordinare la governance dell’Unione doganale. L’Autorità analizzerà i dati sulle importazioni e sulle esportazioni, contribuirà a stabilire gli ambiti di controllo prioritari e i criteri di rischio. Parteciperà al coordinamento della gestione delle crisi a livello dell’UE nel settore doganale. Avrà sede a Lille, in Francia, e dovrebbe essere operativa nel 2027 (Consiglio).
Status di operatore “Trust and Check”: semplificazioni per gli operatori affidabili
Viene introdotto nel Regolamento (Articolo 31) un nuovo status riservato a importatori, esportatori o rappresentanti indiretti stabiliti nell’UE che soddisfano rigorosi requisiti di affidabilità e trasparenza, grazie al quale vengono definiti “operatori economici di fiducia e certificati” o operatori “Trust and Check”. Appartengono a questa categoria le imprese che garantiscono trasparenza, completezza delle informazioni e rispetto continuativo delle regole.
Il principio alla base dell’introduzione di questo status è di collegare affidabilità e semplificazione: gli operatori ammessi potranno beneficiare di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali.
La permanenza dei requisiti viene verificata periodicamente, almeno ogni due anni, dalle autorità doganali.
La nuova tassa di gestione
Tra le novità figura anche la nuova tassa di gestione dell’Unione, un importo fisso per articolo sulle merci vendute online e provenienti da Paesi extra-UE, destinate ai consumatori europei. È stata istituita per coprire i costi di gestione e controllo delle sempre più numerose spedizioni di questo tipo in ingresso in UE.
L’importo è stabilito dalla Commissione con un atto delegato, da adottare entro il 29 settembre 2026, ed è ridotto per le merci vendute da un deposito doganale per le vendite a distanza situato nell’UE. La tassa si applica 10 giorni dopo l’entrata in vigore di tale atto; secondo il Consiglio e il Parlamento, la riscossione partirà entro il 1° novembre 2026.
Focus sulla figura dell’importatore
Il Regolamento chiarisce un punto importante per l’e-commerce: nelle vendite a distanza di merci provenienti da paesi terzi, il ruolo di importatore viene attribuito al soggetto che fornisce le merci o facilita la vendita – ad esempio il venditore o la piattaforma – anziché lasciare la responsabilità doganale al consumatore finale.
L’importatore dovrà fornire i dati richiesti alle autorità doganali, assolvere gli obblighi relativi ai dazi e agli altri oneri e garantire la conformità delle merci alle normative applicabili.
I prossimi passi
Il Regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Dalla data di entrata in vigore è iniziata l’applicazione progressiva delle diverse disposizioni, secondo il calendario previsto dal Regolamento. In via generale il Regolamento si applica dal 21 settembre 2027; fino ad allora resta applicabile il regolamento (UE) n. 952/2013, la cui abrogazione ha effetto da quella data. Per le imprese, soprattutto quelle che operano attraverso canali digitali, si apre quindi un percorso di adeguamento progressivo.
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