Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (relativo nello specifico al riassetto in materia di tutela dei consumatori), e comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi anni per la protezione del consumatore.

Obiettivo è assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Il testo del Codice si compone di 6 parti:

  • Parte I: i diritti fondamentali e le definizioni;
  • Parte II: le norme sull’educazione, l’informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità;
  • Parte III: i contratti di consumo;
  • Parte IV: la disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti;
  • Parte V: le associazioni dei consumatori, l’accesso alla giustizia e la class-action;
  • Parte VI: le disposizioni finali.

In particolare, vengono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti.

Altro elemento saliente del codice è rappresentato dagli obblighi informativi di cui sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale.

Secondo il Codice, le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Le indicazioni devono essere fornite almeno in lingua italiana, sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Inoltre, qualora le informazioni siano apposte in più lingue, le medesime dovranno essere apposte anche in italiano.

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

  • alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
  • al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore; talune, potranno essere fornite su altra documentazione illustrativa che fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Si tratta pertanto di una normativa trasversale che interessa tutti i prodotti e i servizi che vengono resi disponibili ai consumatori, indipendentemente dalla filiera a cui afferiscono e prescindono da eventuali elementi di pericolosità. In alcuni casi, infatti, queste informazioni si sovrappongono alle richieste specifiche di normative verticali, mentre in altri servono da integrazioni delle indicazioni specifiche.