Assenso preliminare in conoscenza di causa

Il Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, “PIC”) disciplina l’importazione e l’esportazione di alcune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle aziende che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE.

Il Regolamento ha lo scopo di promuovere la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose, nonché di tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente, fornendo ai Paesi in via di sviluppo le informazioni su come immagazzinare, trasportare, utilizzare e smaltire in sicurezza le sostanze chimiche pericolose.

Il Regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per alcune sostanze chimiche e prodotti fitosanitari pericolosi nel commercio internazionale.

A quali sostanze si applica?

Il Regolamento PIC si applica alle sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni rigorose di cui all’Allegato I del Regolamento stesso; tale allegato contiene sostanze chimiche industriali, fitosanitari e biocidi, quali ad esempio benzene, cloroformio, atrazina e permetrina. L’esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti: notifica dell’esportazione e consenso esplicito. Il Regolamento PIC vale anche per le sostanze chimiche di cui è vietata l’esportazione ai sensi dell’Allegato V del Regolamento stesso e per l’imballaggio e l’etichettatura di tutte le sostanze chimiche esportate, dovendo l’imballaggio e l’etichettatura conformarsi alla pertinente legislazione dell’UE.

A quali sostanze non si applica?

Le sostanze chimiche all’interno di droghe, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti farmaceutici (tranne disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) sono disciplinate da altre normative europee e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento PIC. Infine, il Regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute dell’uomo o sull’ambiente e in quantità non superiore a 10 kg/anno da ogni esportatore a ogni Paese importatore.