Lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che abroga il Regolamento (CE) n. 648/2004.
Il nuovo Regolamento è il frutto di una iniziativa di aggiornamento promossa dalla Commissione Europea nel 2023 “per semplificare le norme attuali e adattarle alle sfide future al fine di proteggere meglio la salute e l’ambiente, oltre a garantire un migliore funzionamento del mercato unico dei detergenti” (Commissione europea).
Dall’uscita del Regolamento (CE) n. 648/2004, infatti, i rilevanti cambiamenti del quadro normativo europeo per le sostanze chimiche hanno comportato disallineamenti rispetto alle prescrizioni del Regolamento del 2004 – ad esempio sulle informazioni da comunicare – generando tanto carenze quanto duplicazioni. D’altro canto, le innovazioni nelle formulazioni dei prodotti (quali i detergenti contenenti microrganismi) e di carattere distributivo (come la vendita presso stazioni di ricarica e le vendite online) hanno modificato il panorama della detergenza, generando aree non presidiate dagli obblighi normativi precedentemente definiti.
La revisione del Regolamento nasce proprio dall’esigenza di far fronte a queste criticità. Giunto alla sua formulazione definitiva, il nuovo Regolamento introduce quindi novità e cambiamenti sotto diversi punti di vista.
Consumatori più informati, maggiore sicurezza
Il Regolamento intende rendere più agevole ai consumatori l’accesso e la comprensione delle informazioni di interesse. Per questo pone l’attenzione sulle etichette, sia dal punto di vista grafico (affinché le informazioni riportate siano facilmente leggibili e comprensibili) sia dal punto di vista contenutistico, dando trasparenza agli ingredienti, ad esempio le sostanze potenzialmente allergizzanti, come alcune fragranze (Allegato V – Prescrizioni di etichettatura, Parte A, punto 1, lettera h), punto iv) e Parte D).
Il nuovo testo di legge specifica inoltre caratteristiche e applicabilità sia dell’etichetta digitale (che – permettendo di adattare le dimensioni del testo alle necessità – può risultare vantaggiosa per le persone vulnerabili con difficoltà visiva), sia del passaporto digitale del prodotto.
Detergenza e ambiente, un binomio possibile
Il Regolamento agisce su più fronti al fine di ridurre i rischi ambientali che possono derivare dal rilascio dei residui dei detergenti nell’ambiente attraverso ad esempio i sistemi fognari o le acque di superficie.
Da un lato delinea i principi per il raggiungimento della biodegradabilità dei componenti dei prodotti per la pulizia, quali tensioattivi o pellicole polimeriche poste attorno alle capsule di detergenti. Dall’altro, avendo contezza degli effetti del fosforo e dei suoi composti sugli ecosistemi e agli ambienti acquatici, il Regolamento stabilisce puntualmente (Allegato III) i limiti del tenore di fosfati e composti del fosforo.
Infine, l’attenzione all’ambiente è espressa anche nella ricerca di limitare gli sprechi e i consumi eccessivi con l’indicazione di fornire opportune informazioni in etichetta al consumatore sul corretto dosaggio dei prodotti (Allegato V, Parte B).
Sicurezza chimica e rispetto per gli animali, un importante passo avanti
È stato inserito su richiesta del Parlamento un articolo che introduce il divieto di sperimentazione sugli animali. Viene cioè vietata l’immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi per i quali sia stato fatto ricorso alla sperimentazione su animali per testare la formulazione finale, gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti al fine di rispondere alle prescrizioni del Regolamento Detergenti. Solo in casi eccezionali potrà essere valutata una deroga a questa prescrizione.
Nuovi prodotti con microrganismi, cosa dice il Regolamento
Il Regolamento dedica uno specifico allegato (Allegato II) alle prescrizioni relative ai nuovi detergenti che contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti, in modo da definire le condizioni (proprietà dei microrganismi) e le caratteristiche di applicabilità (ad es. durata di conservazione).
Una attenzione specifica viene rivolta nel Regolamento ai prodotti in formato spray per i quali è richiesta una attenta verifica delle proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie e ai rischi in caso di ingestione dei detergenti utilizzati su superfici a contatto con gli alimenti.
Si precisa inoltre che in etichetta deve essere riportata la presenza di microrganismi (qualora aggiunti), indipendentemente dalla loro concentrazione (Allegato V, Parte A, art.1 lettera h), punto ii)).
I prossimi passi
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e si applicherà dopo tre anni e mezzo.
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