Il 3 ottobre 2025 la Commissione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2025/1988 che – modificando l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 – istituisce una restrizione specifica per tutte le PFAS nelle schiume antincendio.
La Commissione sottolinea che “La restrizione segna un importante passo avanti verso l’obiettivo della Commissione di ridurre al minimo le emissioni di PFAS. Le schiume antincendio sono state una delle principali fonti di inquinamento nell’UE. Senza questa restrizione, circa 470 tonnellate di questo tipo di sostanze chimiche continuerebbero ad essere emesse nell’ambiente ogni anno, contaminando il suolo e l’acqua. Inoltre, i vigili del fuoco continuerebbero ad essere esposti alle PFAS presenti nelle schiume utilizzate.”
Le date di applicazione della restrizione
Gli stop all’immissione e all’uso alle PFAS in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l (considerando la somma di tutte le PFAS) si applicano dalla data del 23 ottobre 2030, salvo i casi particolari per i quali si applicano date diverse, sia antecedenti sia successive.
Il divieto di immissione sul mercato è infatti anticipato:
- al 23 ottobre 2026 per le schiume antincendio destinate agli estintori portatili e
- al 23 aprile 2027 per le schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili.
A livello di uso, il divieto è anticipato al 23 aprile 2027 in caso di test e di addestramento – con specifiche indicazioni –, per i servizi antincendio pubblici e per quelli privati con funzione di servizi antincendio pubblico, con alcune limitazioni.
Per quanto riguarda l’uso degli estintori portatili il periodo transitorio si estende fino al 31 dicembre 2030.
I divieti – sia per l’immissione sul mercato, sia per l’uso – sono invece posticipati al 23 ottobre 2035 nel caso di: “i) stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE. L’aviazione civile (inclusi gli aeroporti civili) non rientra nella presente deroga; ii) gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas; iii) le navi militari; iv) le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025”.
I compiti degli attori
La restrizione specifica inoltre i compiti che dal 23 ottobre 2026 deve assolvere l’utilizzatore di schiume antincendio con PFAS pari o superiore a 1 mg/l (considerando la somma di tutte le PFAS). Questi compiti includono accortezze specifiche per fase di utilizzo, compresa la gestione delle scorte, e la definizione di un “piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS” contenente le informazioni e le indicazioni operative utili.
Il prossimo passo
La restrizione entrerà formalmente in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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