I prodotti per la cura degli animali, primi fra tutti gli shampoo, non rientrano nella definizione di prodotto cosmetico data dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, che prevede infatti che i “cosmetici” siano prodotti destinati all’uomo.
Questa precisazione del Regolamento Cosmetici ha due importanti conseguenze dal punto di vista regolatorio:
- i prodotti per la cura degli animali sono governati dalle regole del Regolamento CLP in termini di classificazione, etichettatura, UFI e notifica delle miscele pericolose
- i conservanti utilizzati devono soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento Biocidi: non è infatti possibile utilizzare in un prodotto per la cura degli animali un conservante ammesso nell’elenco dei conservanti dei cosmetici ma non previsto anche nella lista dei principi attivi biocidi per il PT6.