Con sentenza del 20 aprile 2023 la Corte di Giustizia europea ha annullato l’autorizzazione REACH relativa ad alcuni usi del triossido di cromo (la cosiddetta “Autorizzazione CTACSub”), rilasciata dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 8797 del 18 dicembre 2020. Gli usi interessati dalla sentenza sono gli usi 2, 4 e 5 e l’uso 1 per quanto riguarda la formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5.
Secondo la Corte di Giustizia europea, la Commissione ha autorizzato questi usi del triossido di cromo sulla base di una valutazione dei rischi per la salute umana troppo lacunosa e senza poter concludere che non esistono idonee alternative, cosicché la Commissione avrebbe dovuto respingere la domanda.
Le difficoltà di questa autorizzazione erano già evidenti nel marzo 2019, quando il Parlamento aveva ha adottato una risoluzione che si opponeva a un primo progetto di decisione. In sostanza, l’obiezione del Parlamento si fondava sul fatto che le informazioni fornite dai richiedenti presentavano gravi lacune e che il rispetto delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione, in particolare la disponibilità o meno di alternative più sicure, non poteva essere valutato correttamente. Secondo il Parlamento, ciò era tanto più vero in quanto la descrizione degli usi previsti della sostanza era talmente generica da comportare un ambito di applicazione estremamente ampio dell’autorizzazione. A seguito della risoluzione del Parlamento, la Commissione aveva escluso dall’ambito di applicazione del suo progetto di decisione gli usi nella cromatura funzionale con carattere decorativo ma per il resto aveva mantenuto il suo approccio iniziale, consistente nel rilasciare l’autorizzazione subordinandola a talune condizioni e restrizioni. A seguito dell’adozione della Decisione di autorizzazione C(2020) 8797 del 18 dicembre 2020, il Parlamento europeo avviava nel marzo 2021 un’azione legale contro la Commissione europea.
La Corte di Giustizia si è espressa dando sostanzialmente ragione alle argomentazioni del Parlamento, ma ha tuttavia mantenuto gli effetti della Decisione di autorizzazione che è stata annullata. Ciò significa che gli utilizzatori a valle del triossido di cromo nella catena di approvvigionamento dei sette titolari dell’autorizzazione possono continuare a utilizzare la sostanza fintanto che rientrano nell’ambito di applicazione della Decisione di autorizzazione annullata e fino a quando continueranno ad applicare le misure di gestione del rischio e le condizioni (compreso il monitoraggio) della Decisione annullata.
Questo regime rimarrà in vigore fino a quando la Commissione non riesaminerà il caso e non emetterà una nuova decisione sulla domanda di autorizzazione originariamente presentata all’ECHA nel 2015. È importante sottolineare che la Corte di Giustizia ha limitato questo periodo di tempo per la Commissione a un massimo di un anno dalla data della sentenza. Ci si aspetta quindi che entro aprile 2024 la Commissione elabori una nuova Decisione.
Nel frattempo, come richiesto dalla decisione di autorizzazione ora annullata, cinque dei sette titolari dell’autorizzazione (CTACSub2) in data 21 febbraio 2023 hanno depositato un rapporto di riesame all’ECHA per poter continuare ad utilizzare il triossido di cromo oltre la fine del periodo di revisione.
I titolari dell’autorizzazione hanno invitano la Commissione a utilizzare le informazioni aggiornate contenute nella relazione per la richiesta di riesame come documentazione a supporto nella prossima valutazione, in quanto la Commissione sarebbe legalmente tenuta a basare le sue decisioni su tutte le informazioni disponibili.
Infine, i titolari dell’autorizzazione ricordano che la decisione di autorizzazione del 18 dicembre 2020 non includeva una decisione sull’uso 3 (cromo funzionale con carattere decorativo). Tale uso può quindi continuare fino a quando la Commissione non deciderà in merito (verosimilmente nel secondo semestre del 2023).
Riferimento alla sentenza: Causa C-144/21, Parlamento contro Commissione, sentenza del 20 aprile 2023 (EUR-Lex).