Cari Colleghi,
gli ispettori di 28 paesi europei hanno effettuato 690 ispezioni relative alle autorizzazioni REACH presso 516 aziende. Le sostanze SVHC più comunemente controllate sono state il triossido di cromo e il cromato di stronzio adoperate, ad esempio, nel trattamento delle superfici o nella cromatura. Le ispezioni si sono concentrate principalmente sugli utilizzatori a valle, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).
Nel 26% degli utilizzatori a valle ispezionati le autorità hanno riscontrato un impiego delle sostanze SVHC non conforme con le condizioni stabilite nella decisioni di autorizzazioni concesse ai loro fornitori dalla Commissione europea. Di conseguenza, in queste aziende, i lavoratori o l’ambiente non risultavano essere adeguatamente protetti dai possibili effetti avversi delle sostanze stesse.
Gli ispettori hanno inoltre rilevato che per il 20% delle sostanze autorizzate che sono state controllate gli utilizzatori a valle non avevano notificato all’ECHA il loro uso. Inoltre, per il 35% delle sostanze controllate, i fornitori non avevano comunicato al resto della catena di approvvigionamento le informazioni sulle condizioni operative, sulle misure di gestione dei rischi o sulle modalità di monitoraggio specificate nella decisione di autorizzazione (ECHA).
Nel rilevare le non conformità gli ispettori hanno adottato 254 misure volte a rendere conformi tutte le aziende: le misure sono consistite principalmente in consigli scritti e in provvedimenti amministrativi, ma anche in sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, denunce penali.
I fornitori di sostanze autorizzate dovrebbero pertanto migliorare la qualità delle loro schede di sicurezza mentre gli utilizzatori a valle dovrebbero garantire che la sostanza autorizzata sia adoperata conformemente alle condizioni indicate della decisione di autorizzazione.
Anche questo mese la nostra newsletter è densa di informazioni utili e di approfondimenti su molteplici fronti: buona lettura!
lo staff di Toxicon
REGOLAMENTO REACH E DINTORNI
Migliorare le registrazioni REACH. ECHA ha aggiornato le raccomandazioni che fornisce alle aziende per migliorare la qualità dei dossier di registrazione REACH. Le nuove indicazioni si concentrano su come evitare la sperimentazione sugli animali e su come riportare in modo corretto il read-across (ECHA).
Valutazione delle sostanze. A breve saranno rilasciati i draft della valutazione delle seguenti sostanze:
- 2-furaldehyde (EC 202-627-7, CAS 98-01-1) valutata dalla Danimarca;
- 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (EC 214-946-9, CAS 1222-05-5) valutata dalla Francia;
- Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (EC 807-935-0, CAS 1244733-77-4) valutata dalla Danimarca;
- N-pentan-2-ylidenehydroxylamine (EC 484-470-6, CAS 623-405) valutata dalla Germania.
Valutazioni concluse. È disponibile il report finale della valutazione della sostanza phenol, styrenated,reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenyl-ethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol (CAS 61788-44-1) aggiunta alla CoRAP List nel 2014 e valutata dalla Germania (ECHA).
Nuove SVHC? ECHA ha ricevuto le intenzioni di identificare le seguenti sostanze come SVHC:
- Hexamethyldisiloxane (EC 203-492-7, CAS 107-46-0);
- Dodecamethylpentasiloxane (EC 205-492-2, CAS 141-63-9);
- Decamethyltetrasiloxane (EC 205-491-7, CAS 141-62-8);
- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane (EC 217-496-1, CAS 1873-88-7);
- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane (EC 241-867-7, CAS 17928-28-8);
- Octamethyltrisiloxane (EC 203-497-4, CAS 107-51-7);
- Bumetrizole (EC 223-445-4, CAS 3896-11-5);
- 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (EC 221-573-5, CAS 3147-75-9).
Gli Stati membri prevedono di valutare 24 sostanze nel periodo 2023-2025. Sulla base del parere del Comitato degli Stati membri, il 21 marzo 2023 è stato adottato e pubblicato il CoRAP per il periodo 2023-2025: sei sostanze dovrebbero essere valutate nel 2023, mentre 18 sono in programma per il 2024 e il 2025.
REGOLAMENTO CLP
Nuove intenzioni e proposte di classificazioni ed etichettature armonizzate (CLH). ECHA ha ricevuto le intenzioni di CLH per le seguenti sostanze:
- Tincalconite (B4Na2O7.5H2O) (EC 601-708-8, CAS 12045-88-4);
- 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one (EC 204-626-7, CAS 123-42-2);
- O-isopropyl ethylthiocarbamate (EC 205-517-7, CAS 141-98-0);
- Hydrogen peroxide (EC 231-765-0, CAS 7722-84-1);
- Dichloromethane; methylene chloride (EC 200-838-9, CAS 75-09-2).
ECHA ha ricevuto le proposte di CLH per le seguenti sostanze:
- Bronopol (EC 200-143-0, CAS 52-51-7);
- Rape oil (EC 232-299-0, CAS 8002-13-9);
- 3,5-dimethylpyrazole (EC 200-657-5; CAS 67-51-6);
- 3,4-dimethyl-1H-pyrazole (EC 429-130-1; CAS 2820-37-3);
- 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1) (EC 424-640-9, CAS 202842-98-6);
- 2-pyrrolidone (EC 210-483-1, CAS 616-45-5).
Per maggiori dettagli consultare il registro delle intenzioni di ECHA.
REGOLAMENTO BIOCIDI
Volete continuare a usare l’argento adsorbito sul biossido di silicio come conservante? Le aziende hanno ritirato il loro interesse a far approvare l’argento adsorbito su biossido di silicio come conservante per fibre, pelle, gomma e materiali polimerizzati (tipo di prodotto 9) nell’ambito del programma di revisione dei biocidi. Per mantenere la sostanza nel programma di revisione bisogna avvisare ECHA entro il 28 febbraio 2024.
Incontro di marzo del Comitato biocidi. Il Comitato per i biocidi (BPC) dell’ECHA ha sostenuto l’approvazione dell’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo a basso rischio per l’Allegato I del Regolamento sui biocidi (ECHA).
Una nuova linea guida aiuta ad analizzare le alternative ai principi attivi biocidi. Il documento aiuta aziende e autorità ad analizzare le alternative ai principi attivi biocidi che soddisfano i criteri di sostituzione ai sensi del Regolamento biocidi. È inoltre disponibile un nuovo modello per riportare la valutazione effettuata. La guida fornisce un approccio flessibile e può essere adattata a seconda del caso e delle esigenze degli attori che eseguono la valutazione (ECHA).
Webinar di ECHA sull’analisi delle alternative e degli strumenti a supporto della sostituzione dei biocidi. Il prossimo 26 aprile 2023 dalle 15:00 alle 16:30 (ora di Helsinki) si terrà il webinar di ECHA sugli strumenti per supportare le parti interessate nel passaggio ad alternative più sicure (ECHA).
APPROFONDIMENTO
Limiti di esposizione occupazionale. La Commissione europea ha chiesto all’ECHA di valutare gli effetti sulla salute dei lavoratori delle seguenti sostanze:
- 1,3-Butadiene (EC 203-450-8, CAS 106-99-0);
- 4,4-isopropilidendifenolo (bisfenolo A) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7) e altri bisfenoli rilevanti per la salute sul lavoro.
Composti che rilasciano acido borico, tra cui:
- Acido borico (EC 233-139-2, CAS 10043-35-3);
- Borati come il tetraborato dipotassico (EC 215-575-5, CAS 1332-77-0) e il tetraborato disodico (EC 215-540-4, CAS 1330-43-4);
- Ossido borico (EC 215-125-8, CAS 1303-86-2);
- 1,2-diidrossibenzene (pirocatecolo) (CE 204-427-5, CAS 120-80-9);
- Fibre di carburo di silicio (EC 206-991-8, CAS 409-21-2).
Le valutazioni saranno finalizzate entro febbraio 2025 (ECHA).
ECHA identifica alcuni ritardanti di fiamma bromurati come candidati alla restrizione. I ritardanti di fiamma bromurati aromatici, come gli eteri di difenile polibromurati sono generalmente persistenti nell’ambiente. Molti ritardanti di fiamma bromurati, come il decabromodifeniletere, sono anche noti o sospettati di essere tossici e di accumularsi nell’uomo e negli animali. Il loro rilascio potrebbe essere ridotto al minimo attraverso una restrizione a livello di UE (ECHA).
eChemPortal aggiornato con gli ultimi dati di ECHA. I dati dell’ECHA relativi a oltre 1,3 milioni di endpoint per 26.500 sostanze registrate ai sensi del Regolamento REACH sono ora disponibili per la ricerca sul portale eChemPortal.
La Corte di giustizia europea conferma la sentenza del Tribunale sul bisfenolo A. La Corte di giustizia europea ha integralmente respinto un ricorso proposto da Plastics Europe verso la sentenza del Tribunale nella causa T-207/18 che confermava la decisione dell’ECHA di identificare il bisfenolo A (BPA) come una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) per le sue proprietà di interferente endocrino per l’ambiente.