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Newsletter | Ottobre 2022

Cari Colleghi,

da un report elaborato e diffuso da ECHA emerge che negli ultimi 10 anni la quantità di sostanze chimiche soggette ad autorizzazione REACH che vengono utilizzate in Europa è diminuita del 45%. Il nuovo report di ECHA valuta in modo approfondito l’uso di sostanze SVHC in Europa negli anni che vanno dal 2010 al 2021.

In seguito vi riportiamo alcuni numeri interessanti che emergono dal report:

  • delle 59 sostanze attualmente soggette ad autorizzazione non è stata presentata alcuna domanda per 25 sostanze;
  • delle restanti 34 sostanze la riduzione complessiva dei volumi immessi sul mercato è stimata a circa il 45% dal 2010 e di circa il 20% dalla sunset date;
  • la riduzione dei volumi di cinque ftalati (principalmente DEHP) è di circa il 90% dal 2010 al 2021;
  • si stima che i volumi di tricloroetilene si siano ridotti di circa il 95%;
  • si stima che i volumi di triossido di cromo si siano ridotti di circa il 40%;
  • l’immissione sul mercato di alcune sostanze chimiche (come HBCDD, pigmenti cromato di piombo e 1-bromopropato) si è del tutto arrestata.

I risultati di questo nuovo studio di ECHA sono simili a quelli ottenuti precedentemente in uno studio con campo di applicazione più limitato (ECHA 2021). Lo studio del 2021 aveva concluso che cinque anni dopo l’ingresso di una sostanza nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV), le aziende svedesi avevano ridotto l’uso annuale di SVHC che richiedono autorizzazione di circa il 40% rispetto alle SVHC che non richiedono autorizzazione.

Questo nuovo studio di ECHA prova a dimostrare se vi è una relazione tra l’azione normativa (autorizzazione REACH) e l’uso di sostanze SVHC nell’Unione europea. A differenza dello studio precedente, in questo nuovo lavoro non è stato possibile dimostrare un effetto causale tra l’autorizzazione REACH e la riduzione nell’uso di sostanze in Europa: per arrivare a questa dimostrazione sarebbe necessario includere anche i dati sulle sostanze non aggiunte all’Allegato XIV del Regolamento REACH. Ad ogni modo, il nuovo report di ECHA produce un quadro chiaro che mostra l’importante impatto che ha avuto il Regolamento REACH negli ultimi 10 anni nella sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose.

Anche questo mese la nostra newsletter è densa di informazioni utili e di approfondimenti su molteplici fronti: buona lettura!

lo staff di Toxicon

 

REGOLAMENTO REACH E DINTORNI

Richiesta di informazioni su una possibile proposta di restrizione per il MOCA. ECHA sta raccogliendo informazioni per una potenziale proposta di restrizione della sostanza 4,4′-metilenebis[2-cloroanilina] (MOCA), attualmente nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH, al fine di verificare la necessità di preparare una proposta di restrizione per controllare i rischi per le persone derivanti da questo cancerogeno che attualmente non ha un livello di esposizione sicuro. Il termine per la presentazione dei commenti è il 16 novembre 2022 (ECHA).

Presentate le proposte di restrizione per i bisfenoli e il creosoto. ECHA ha ricevuto due proposte di restrizione per:

  • 4,4′-isopropilidendifenolo (bisfenolo A) e altri bisfenoli e derivati del bisfenolo (EC -, CAS -) con proprietà di interferente endocrino per l’ambiente, preparata dall’autorità tedesca;
  • immissione sul mercato, riutilizzo e uso secondario del legno trattato con creosoto o sostanze affini (CE -, CAS -), preparata dall’autorità francese.

Le proposte saranno ora valutate dai comitati scientifici dell’ECHA per la valutazione dei rischi (RAC) e l’analisi socioeconomica (SEAC). Una consultazione sarà aperta al pubblico dopo che i comitati avranno concordato che i rapporti sono conformi ai requisiti legali per una proposta di restrizione REACH (ECHA).

Come seguire lo stato del processo di valutazione del dossier. ECHA ha aggiornato la guida pratica “Come agire nella valutazione dei fascicoli” e domande e risposte sui controlli di conformità (Q&A 650, 1572 e 1577).

I Comitati scientifici di ECHA impiegheranno più tempo per concludere la valutazione sulla restrizione dei PFAS nelle schiume antincendio. RAC e SEAC impiegheranno altri tre mesi per concludere la valutazione della proposta di restrizione sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio. Il parere del RAC e la bozza di parere del SEAC sono ora attesi per marzo 2023. L’adozione del parere finale del SEAC è prevista per giugno 2023 (ECHA).

Rapporto di screening su sei perborati di sodio. ECHA sta raccogliendo informazioni su sei perborati di sodio utilizzati in articoli. Come richiesto dall’articolo 69, paragrafo 2 del REACH, ECHA sta studiando se l’uso di queste sostanze negli articoli sia adeguatamente controllato oppure se sia necessaria una restrizione. Il termine per la presentazione dei commenti è il 7 dicembre 2022 (ECHA).

 

REGOLAMENTO CLP

Nuove intenzioni e proposte per la classificazione e l’etichettatura armonizzata (CLH). ECHA ha ricevuto le intenzioni di CLH per le seguenti sostanze:

  • cinnamaldeide (EC 203-213-9, CAS 104-55-2);
  • 2-pirrolidone (EC 210-483-1, CAS 616-45-5);
  • 4-isopropilbenzaldeide (EC 204-516-9, CAS 122-03-2);
  • 3-(p-cumenil)propionaldeide (EC 231-885-3, CAS 7775-00-0);
  • p-cimene (EC 202-796-7, CAS 99-87-6);
  • 3-p-cumenil-2-metilpropionaldeide (EC 203-161-7, CAS 103-95-7);
  • Benzenammina, N-fenil-, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene; Prodotti di reazione della difenilammina con nonene, ramificati (EC – , CAS -);
  • p-[(diiodometil)solfonil]toluene (EC 243-468-3, CAS 20018-09-1);
  • acetofenone (EC 202-708-7, CAS 98-86-2);
  • eugenolo (EC 202-589-1, CAS 97-53-0);
  • timolo (EC 201-944-8, CAS 89-83-8);
  • l-p-mentha-1(6),8-dien-2-one (EC 229-352-5, CAS 6485-40-1).

ECHA ha ricevuto le proposte di CLH per le seguenti sostanze:

  • metaborato di calcio (Ca(BO2)2) e tetraborato di calcio (CaB4O7), prodotti di reazione amorfi dell’acido borico con calce (EC 701-311-0, CAS -);
  • pentaboro sodio ottaossido (EC 234-522-7, CAS 12007-92-0);
  • acido borico (HBO2), sale sodico, tetraidrato (EC 600-663-1, CAS 10555-76-7);
  • tetraborato di calcio (EC 234-511-7, CAS 12007-56-6);
  • acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico (EC 216-935-4, CAS 1702-17-6);
  • acido undecafluoroesanoico e suoi sali inorganici (EC -, CAS -);
  • 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato (EC 247-499-3, CAS 26172-54-3);
  • tetra(sodio/potassio) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-cloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[ 4-(vinilsolfonil)fenil]ammino}-1,3,5-triazina-2-il)ammino]propil}ammino)-1,3,5-triazina-2-il]ammino}-5-solfonato-1- naftile)diazenil]-5-metossifenil}diazenil]-1,3,6-naftalenetrisolfonato; Marrone reattivo 51 (EC 466-490-7, CAS -);
  • diammonio decaborato (EC 234-521-1, CAS 12007-89-5);
  • metaborato di potassio (EC 237-262-2, CAS 13709-94-9);
  • pentaborato di potassio (EC 234-371-7, CAS 11128-29-3);
  • tetraborato di dipotassio (EC 215-575-5, CAS 1332-77-0);
  • ottoborato di dipotassio (EC 686-800-6, CAS 12008-39-8);
  • sodio metaborato, anidro (EC 231-891-6, CAS 7775-19-1);
  • metaborato di magnesio (EC 237-235-5, CAS 13703-82-7).

Tutti i dettagli nel registro delle intenzioni.

 

REGOLAMENTO BIOCIDI

Comitato sui prodotti biocidi (BPC). A settembre il Comitato sui prodotti biocidi di ECHA ha sostenuto l’approvazione dell’anidride solforosa generata dallo zolfo mediante combustione come sostanza attiva impiegata per la disinfezione delle botti di vino. Il Comitato ha inoltre concluso che lo iodio e lo iodio polivinilpirrolidone (PVP) non dovrebbero, in linea di principio, essere approvati nell’UE poiché soddisfano i criteri di interferenza endocrina (ECHA).

 

REGOLAMENTO COSMETICI

Revisione del parere scientifico (SCCS/1576/16) sulla vitamina A (retinolo, retinil acetato e retinil palmitato). L’SCCS è del parere che la vitamina A nei prodotti cosmetici è sicura alle concentrazioni dello 0,05% di retinolo equivalente (RE) nelle lozioni per il corpo e alle concentrazioni dello 0,3% di RE per altri prodotti da sciacquare e prodotti da non sciacquare. Il report completo è disponibile nella pagina SCCS – Opinions.

Cosmetici e interferenti endocrini. L’11 ottobre è stata adottata una rettifica per correggere la biodisponibilità per via orale del daidzein. Il report completo è disponibile nella pagina SCCS – Opinions.

 

APPROFONDIMENTO

Valutazione delle esigenze normative. ECHA ha pubblicato i report sulle esigenze normative per le seguenti sostanze:

  • nitroalcani;
  • chetoni ciclici alifatico-sostituiti non sostituiti e lineari;
  • sali di bromuro inorganici.

È possibile filtrare l’elenco con il nome del gruppo per ottenere un elenco completo delle sostanze nel gruppo e accedere ai report (ECHA).

Novità sul sito di ECHA. Sul sito web di ECHA, la pagina dedicata alle domande e risposte ha un nuovo look e presenta una ricerca a selezione multipla che vi consentirà di trovare più facilmente le risposte alle vostre domande (ECHA).

La condivisione delle informazioni sulle sostanze chimiche pericolose continua ad aumentare. Secondo la relazione biennale di ECHA sul Regolamento PIC, l’UE ha inviato quasi 20.000 notifiche per l’esportazione di sostanze chimiche pericolose nel periodo 2020-2021, ovvero il 23% in più rispetto al 2018-2019, a 156 paesi importatori non UE (ECHA).

Il processo di restrizione su alcuni composti del cobalto è terminato – continua lo sviluppo del limite di esposizione professionale. Nell’aprile 2022 la Commissione europea ha deciso di interrompere il processo di restrizione di alcuni composti di cobalto. Tuttavia, la Commissione aveva chiesto al RAC un parere sulla rilevanza scientifica dei limiti di esposizione professionale (OEL) per il cobalto e il cobalto inorganico composti. Questo lavoro è ancora in corso e il RAC dovrebbe adottare il suo parere entro la fine di quest’anno (ECHA).

Consultazione su 1,2-dicloropropano e 1,2,3-tricloropropano. ECHA sta raccogliendo commenti sul report scientifico per i limiti di esposizione professionale delle sostanze 1,2-dicloropropano e 1,2,3-tricloropropano. La scadenza per l’invio dei commenti è il 19 dicembre 2022 (ECHA).

Database SCIP. Dal 7 novembre le società dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia potranno inviare notifiche a ECHA sui loro prodotti contenenti sostanze estremamente problematiche (ECHA).

La valutazione delle sostanze, il processo intersessionale del SAICM e il codice UFI. Nel nuovo bollettino di informazione “Sostanze chimiche – ambiente & salute” del Ministero della Transizione Ecologica si parla di uno dei processi previsti dal Regolamento REACH: la valutazione delle sostanze, del quarto meeting del processo intersessionale SAICM e del codice UFI, introdotto nel 2021 sulle etichette dei prodotti chimici di uso comune (mite.gov.it).

 

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