A decorrere dal 17 ottobre 2020 entrano in vigore le nuove regole di classificazione introdotte dal 12° adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP) del Regolamento CLP, adeguamento che si è reso necessario a seguito delle modifiche adottate nella sesta e nella settima edizione del GHS.
Per le sostanze irritanti per le vie respiratorie (STOT SE 3; H335) e per quelle con effetti narcotici (STOT SE 3; H336) è stata prevista espressamente l’esistenza di un valore soglia generico, assente nelle precedenti versioni della normativa.
I valori soglia generici (riportati nella Tabella 1.1 del Regolamento CLP) indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente.
In particolare, nella Tabella 1.1 è stata inserita la classe di pericolo Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 (STOT SE 3; H335 e STOT SE 3; H336) con valore soglia generico pari all’1% ed esplicitazione della regola dell’additività. Il vecchio testo del Regolamento CLP già indicava che per queste classi di pericolo il contributo di ogni componente doveva essere considerato additivo (a meno che si potesse provare l’assenza di additività) ma non specificava quale fosse il limite soglia generico. Ciò può aver comportato l’adozione di regole di calcolo della classificazione delle miscele non uniformi o non corrette.
D’ora in poi, se un’azienda formula una miscela nella quale sono presenti uno o più componenti classificati STOT SE 3 (H335 e/o H336) la procedura per definire la classificazione di una miscela secondo le nuove regole sarà la seguente:
- valutare le due classi di pericolo H335 e H336 separatamente
- per ciascuna classe di pericolo, prendere in considerazione tutti i componenti rilevanti, ovvero quelli presenti in concentrazione ≥ 1 %
- effettuare la sommatoria delle concentrazioni dei componenti così identificati.
Se la sommatoria dei componenti classificati è ≥ 20 % la miscela dovrà essere classificata per la classe di pericolo STOT SE 3 come irritante delle vie respiratorie o come avente effetti narcotici.
La valutazione così eseguita dovrà tuttavia tenere conto delle peculiarità delle sostanze da valutarsi caso per caso, quali per esempio la presenza di un limite di concentrazione specifico già stabilito o, in assenza di questo, informazioni che lascino supporre che un componente presente in concentrazione < 1 % sia ancora rilevante per l’effetto in esame.
Per effetto della introduzione del valore soglia generico per le classi STOT SE 3 (H335 e H336) occorre quindi che le imprese pongano particolare attenzione alla classificazione – e all’eventuale necessità di ri-classificazione – delle miscele che immettono sul mercato.